PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia).

      1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
      2. Le DSA non sono in alcun modo assimilate all'handicap e per esse non possono essere costituiti i gruppi di studio e di lavoro previsti dall'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      3. La dislessia è un disturbo specifico che si manifesta come difficoltà nella decodifica della lettura.
      4. La disgrafia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in un deficit nella realizzazione grafica.
      5. La disortografia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in un deficit nei processi di cifratura.
      6. La discalculia è un disturbo specifico del calcolo che si manifesta in una debolezza nella strutturazione cognitiva delle componenti di cognizione numerica e nelle procedure esecutive.
      7. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
      8. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura o di calcolo e possono costituire una limitazione importante dell'inserimento scolastico e per lo svolgimento di alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.

 

Pag. 5

Art. 2.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) garantire i necessari ausili agli alunni con DSA;

          b) prevenire ritardi nell'apprendimento e l'abbandono scolastico;

          c) ridurre i disagi formativi e motivazionali;

          d) realizzare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

          e) introdurre modalità di verifica e di valutazione che incoraggino gli alunni con DSA;

          f) sensibilizzare e formare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

          g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

          h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico;

          i) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA.

Art. 3.
(Diagnosi e riabilitazione).

      1. Entro i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici di ogni ordine e grado, sono realizzate attività diagnostiche volte a individuare precocemente gli alunni a rischio

 

Pag. 6

di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
      2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione, presentano persistenti difficoltà, è attivato un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.
      3. Tutti i soggetti con DSA hanno diritto a una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato.
      4. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.
      5. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, è notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.

Art. 4.
(Formazione nella scuola
e nelle strutture sanitarie).

      1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado è assicurata un'adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA.
      2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per la loro individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.
      3. Sono altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche in condizioni di bilinguismo, tenuto conto della progressiva trasformazione del Paese in una società multietnica.

 

Pag. 7

Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto).

      1. Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.
      2. Agli alunni con DSA è garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.
      3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

          a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico;

          b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

          c) prevenire l'abbandono scolastico e le implicazioni psicologiche ad esso conseguenti;

          d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

          e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi;

          f) prevedere percorsi di apprendimento individualizzati e personalizzati che tengano conto di caratteristiche peculiari quali il bilinguismo.

      4. Agli alunni con DSA sono garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa delle loro difficoltà nella decodifica o nella produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università.

 

Pag. 8

Art. 6.
(Misure per l'attività lavorativa e sociale).

      1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.
      2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove adeguato alle necessità dei soggetti con DSA.

Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all'articolo 3.
      2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di diagnosi e di riabilitazione previste dall'articolo 3.
      3. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui

 

Pag. 9

all'articolo 5, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.
      5. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate a evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
      6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro per i diritti e le pari opportunità e il Ministro dei trasporti, con propri decreti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6.

Art. 8.
(Regioni a statuto speciale e province
autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.